Sez. 3, Sentenza n. 5083 del 21/05/1998 (Rv. 515657 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Sospensione "ope legis" del giudizio di Cassazione in pendenza del giudizio di revocazione - Esclusione alla luce del nuovo testo dell'art. 398 cod. proc. civ. - Giudizi pendenti all'1/1/1993 - Applicabilità del nuovo testo dell'art. 398 cod. proc. civ. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
A norma del vigente testo dell'art. 398 cod. proc. civ. (così come modificato dall'art. 68 legge n. 353 del 1990), la proposizione della revocazione non sospende "ope legis" il giudizio di Cassazione; tale previsione è applicabile, a norma dell'art. 90 legge n. 353/1990 citata (così come sostituita, da ultimo, dall'art. 9 D.L. n. 432 del 1995 convertito in legge n. 534 del 1995) anche a tutti i giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)