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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 128 del 1992

Decisione
decisa il 1992-03-16, depositata il 1992-03-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:128
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18317

  • Tributi in genere (imposte e tasse)
  • Tasse automobilistiche
  • Azione dell'amministrazione finanziaria per mancato pagamento
  • Termini di prescrizione
  • Onere per il contribuente di conservare la ricevuta per tre anni
  • Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli uffici postali (percettori materiali del tributo) il cui obbligo relativo è limitato a due anni
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata, perché il nuovo motivo dedotto della disparità di trattamento tra privato e pubblica amministrazione, non è idoneo a far modificare la precedente decisione, in quanto la posizione del cittadino non è assimilabile a quella dell'amministrazione postale attraverso la quale è effettuato il versamento dei tributi. - O. n. 129/1988.

Norme impugnate

  • art. 3 d.l. 6 gennaio 1986, n. 2
  • art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
  • legge 28 febbraio 1983, n. 53
  • legge 7 marzo 1986, n. 60

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 51, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1991 dal Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile nel procedimento civile vertente tra Cantavenere Giuseppe e Ufficio del Registro di Pescia, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il vice Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile, nel corso del procedimento per opposizione a ingiunzione di un pagamento per tassa automobilistica, riferentesi all'anno 1983, promosso da Cantavenere Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Pescia, con ordinanza del 3 giugno 1991 (R.O. n. 642 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (rectius, dell'art. 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), in relazione all'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 60 (rectius, all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60), nella parte in cui, disponendo che l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, fa obbligo all'amministrazione postale di conservare le ricevute di versamento per soli due anni, mentre la successiva legge 7 marzo 1986, n. 60, di conversione del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, stabilisce, a modifica del citato art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, che il diritto dell'amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e, quindi, impone al contribuente di conservare la ricevuta per la durata di tre anni; che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra il contribuente e l'amministrazione postale; che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la questione ora sollevata è stata già dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 129 del 1988); che il motivo ora dedotto della disparità di trattamento tra privato e pubblica amministrazione non è fondato e quindi non è idoneo a far modificare la suddetta decisione in quanto la posizione del cittadino non è assimilabile a quella dell'amministrazione postale, attraverso la quale è effettuato il versamento dei tributi;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 51, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal vice giudice conciliatore di Massa e Cozzile con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

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