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Sez. 3, Sentenza n. 1316 del 24/04/1998 Cc. (dep. 23/06/1998) Rv. 211223 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di occupazione abusiva - Fascia di rispetto di trenta metri - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211223-01

DEMANIO

Il reato di esecuzione di nuove opere entro la fascia di rispetto del demanio marittimo, di cui all'art. 55 cod. nav., ha carattere permanente e può venire meno solo con la rimozione dell'opera costruita a distanza illegale o con il rilascio dell'autorizzazione. Il provvedimento permissivo ha efficacia "ex nunc" e vale appunto a sanare l'occupazione abusiva del terreno per effetto dell'esecuzione dell'opera, per il periodo ad esso successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)