Sez. 1, Sentenza n. 5358 del 27/01/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153984 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - DEDUZIONE DELLA CONTINUAZIONE - CONDIZIONI.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - DEDUZIONE DELLA CONTINUAZIONE - CONDIZIONI.*
Il riconoscimento del vincolo della continuazione può essere dedotto per la prima volta in Sede di ricorso per Cassazione, allorquando non sia stato possibile effettuare la relativa deduzione nel corso delle fasi di merito. (nella specie, la Corte ha chiarito che dagli Atti non è risultata alcuna deduzione da parte dell'imputato del riconoscimento dello anzidetto vincolo, in Sede di merito, né vi è stata, da parte sua, alcuna richiesta di sospensione del procedimento ex art. 18 cod. proc. pen. in attesa della definizione dell'altro pendente avanti alla Cassazione; e che incombeva all'imputato l'Onere di indicare ai giudici di merito non solo l'esistenza dell'altro procedimento ma anche gli estremi essenziali da cui desumersi l'unicità del disegno criminoso, non essendosi trovato nell'impossibilità di effettuare nelle fasi precedenti la relativa deduzione, l'imputato, ha affermato la Corte, non poteva dedurlo in Sede di legittimità). (V mass n 130381).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)