Sez. 3, Sentenza n. 49 del 05/01/1967 (Rv. 325679 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - PRESUPPOSTI - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE - VANTAGGIO DEL LOCATORE CONSISTENTE NELLA VENDITA DELLA COSA - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - PRESUPPOSTI - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE - VANTAGGIO DEL LOCATORE CONSISTENTE NELLA VENDITA DELLA COSA - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*
In tema di risarcimento di danni, il lucro non e compensabile con il danno se trae la sua fonte e ragione giuridica da titolo diverso e indipendente dal fatto illecito generatore del danno. Pertanto, -il conduttore che abbia restituito al locatore, al termine del rapporto, l'immobile locato in cattivo stato di manutenzione, non puo ottenere la compensazione del danno da lui prodotto al locatore per la surriferita inadempienza contrattuale con l'eventuale insperato vantaggio economico derivato allo stesso locatore dalla successiva vendita a terzi dell'immobile gia locato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)