Sez. 2, Sentenza n. 1604 del 20/04/1977 Ud. (dep. 11/02/1978) Rv. 137905 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MOTIVI DI GRAVAME CHE NON PROSPETTANO ELEMENTI NUOVI - RIFERIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MOTIVI DI GRAVAME CHE NON PROSPETTANO ELEMENTI NUOVI - RIFERIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non vi e inadempimento dell'Obbligo della motivazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, non introducendo i motivi di gravame elementi nuovi, si riporti alle argomentazioni svolte dai primi giudici, ritenendole meritevoli di conferma.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)