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Sez. 6, Sentenza n. 4 del 13/01/1970 Ud. (dep. 07/03/1970) Rv. 114197 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE -CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO -DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO DELLA COMPARIZIONE - DIBATTIMENTO - ERRONEA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA ASSOLUTA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114197-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE -CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO -DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO DELLA COMPARIZIONE - DIBATTIMENTO - ERRONEA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA ASSOLUTA - SUSSISTENZA.*

L'art 407 n 2 cod proc pen non prescrive che nel decreto di citazione sia indicata l'aula di udienza in cui sara celebrato il dibattimento, limitandosi a richiedere che l'atto di citazione contenga, fra l'altro, l'indicazione del luogo della comparizione. Quando, pero, la indicazione dell'aula sia fatta nel decreto di citazione e l'udienza si tenga in aula diversa si determina una situazione massimamente pregiudizievole per l'intervento dell'imputato al dibattimento, paragonabile all'omessa od erronea indicazione del luogo di comparizione. In tal caso la nullita che si determina e di ordine generale ex art 185 n 3 cod proc pen, inerendo all'intervento dell'imputato in giudizio, e la nullita, stante la mancata comparizione dell'imputato, non puo essere sanata neppure dall'acquiescenza del difensore di fiducia. (Conf 112818, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)