Sez. L - , Sentenza n. 30031 del 13/10/2022 (Rv. 665829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Rinuncia a domanda accettata - Proposizione di nuova domanda al di fuori dei limiti ex art. 4 della l. n. 29 del 1979 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 29 del 1979, in seguito alla cd. rinuncia ad una domanda accettata non può essere presentata una nuova domanda di ricongiunzione fuori dai limiti di cui all'art. 4 della citata legge, in quanto il procedimento di ricongiunzione si perfeziona con l'accettazione della domanda e, pertanto, la predetta rinuncia non è idonea a determinare l'annullamento del procedimento amministrativo.
Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5 com. 2, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5 com. 3, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)