Sez. 2, Sentenza n. 13990 del 10/06/2010 (Rv. 613238 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione prevista dall'art. 93, comma settimo, cod. strada - Circolazione di veicolo già immatricolato e provvisoriamente radiato dalla circolazione - Assimilabilità alla condizione del veicolo non ancora immatricolato - Insussistenza - Fondamento - Incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1994 - Conseguenza - Applicabilità della confisca obbligatoria - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative accessorie, la confisca obbligatoria - come prevista dall'art. 21, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità per effetto della sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale - consegue nella sola ipotesi, contemplata dall'art. 93, comma settimo, cod. strada, in cui il veicolo non sia stato immatricolato, alla quale, pertanto, non può essere assimilata la situazione in cui il veicolo, già immatricolato, si venga a trovare nella condizione di "provvisoria" radiazione dalla circolazione ma con possibilità di reimmatricolazione, che sia poi effettivamente avvenuta. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato la confisca di un veicolo colto in circolazione con targa estera, già immatricolato in altro Paese e temporaneamente radiato dalla circolazione, ma, poi, successivamente reimmatricolato in Italia anteriormente alla scadenza di validità dell'originaria immatricolazione).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 93 com. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)