Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 24/11/1981 (Rv. 417031 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DANNI - OPERE IDRAULICHE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA, DAVANTI AL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA, VERTENTE TRA PRIVATI IN ORDINE AL RISTORO DEI DANNI ARRECATI DA OPERE IDRAULICHE - INSORGENZA DI UNA CAUSA PREGIUDIZIALE SULL'APPARTENENZA O MENO DEL FONDO DANNEGGIATO AL DEMANIO IDRICO - RIMESSIONE DI TALE CAUSA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - NECESSITÀ - CONSEGUENZA - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PREGIUDICATA.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DANNI - OPERE IDRAULICHE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA, DAVANTI AL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA, VERTENTE TRA PRIVATI IN ORDINE AL RISTORO DEI DANNI ARRECATI DA OPERE IDRAULICHE - INSORGENZA DI UNA CAUSA PREGIUDIZIALE SULL'APPARTENENZA O MENO DEL FONDO DANNEGGIATO AL DEMANIO IDRICO - RIMESSIONE DI TALE CAUSA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - NECESSITÀ - CONSEGUENZA - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PREGIUDICATA.*
Nella controversia vertente davanti al giudice in Sede ordinaria, ancorché soltanto fra privati, in ordine al ristoro dei danni arrecati ad un fondo da opere idrauliche, l'esigenza di accertare, a seguito delle deduzioni od eccezioni delle parti, l'appartenenza o meno del suddetto fondo al Demanio idrico, determina l'insorgenza di una causa pregiudiziale, inderogabilmente devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche, a norma dell'art. 140 lett. B del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e, pertanto, sempreché tale giudice specializzato non sia competente anche sulla causa principale (nella specie, trattandosi di domanda compresa fra quelle contemplate dalla lett. D della citata norma), comporta la necessità della rimessione al predetto tribunale regionale della causa pregiudiziale, con sospensione di quella pregiudicata. (V 3853/78, mass n 393420; (V 2619/78, mass n 391982).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)