diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 754 del 21/03/1970 (Rv. 346032 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346032-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SUFFICIENZA.*

L'autorizzazione ad un ente pubblico (nella specie, comune) a stare in giudizio, prodotta per la prima volta in Cassazione, vale non soltanto a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita dipendenti da Mancanza di autorizzazione tutoria in Sede di merito.*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)