Sez. 3, Sentenza n. 754 del 21/03/1970 (Rv. 346032 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - SUFFICIENZA.*
L'autorizzazione ad un ente pubblico (nella specie, comune) a stare in giudizio, prodotta per la prima volta in Cassazione, vale non soltanto a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede ma anche a sanare, operando retroattivamente, le irregolarita dipendenti da Mancanza di autorizzazione tutoria in Sede di merito.*
Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)