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Sez. T, Ordinanza n. 4380 del 26/02/2026 (Rv. 678062-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Redditi del personale di volo - Art. 5, comma 5, del d.l. n. 317 del 1987 - Estensione alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678062-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di accertamento dei redditi del personale di volo, la previsione di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 317 del 1987, conv. con modif. dalla l. n. 398 del 1987 - che esclude tale personale dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale - non è estensibile, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef, atteso che la citata normativa rileva esclusivamente in detto ambito; ne consegue che, anche con riguardo a tale categoria di lavoratori, il reddito di lavoro dipendente - prestato all'estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto da soggetti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni - va determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.l..

Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 4, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 5 com. 5, Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)