Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo in vigore al
Sezione 2. Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori
§ 1. Regime del margine
Art. 312
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
1) «prezzo di vendita», tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal soggetto passivo–rivenditore all'acquirente, ma esclusi gli importi di cui all'articolo 79;
2) «prezzo d'acquisto», tutto ciò che costituisce il corrispettivo definito al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore.
Art. 313
1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d'imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.
2. Fino all'introduzione del regime definitivo contemplato dall'articolo 402, il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
Art. 314
Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato effettuate da un soggetto passivo–rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità da una delle persone seguenti:
a) una persona che non sia soggetto passivo;
b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 136;
c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d'investimento;
d) un altro soggetto passivo–rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'IVA conformemente al presente regime speciale.
Art. 315
La base imponibile delle cessioni di beni di cui all'articolo 314 è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa al margine stesso.
Il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto.
Art. 316
1. Gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle cessioni dei beni seguenti:
a) gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;
b) gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
c) gli oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota ridotta in virtù dell'articolo 103.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni civili.
Art. 317
Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l'opzione prevista all'articolo 316, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 315.
Per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che lo stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a 89, aumentata dell'IVA dovuta o assolta all'importazione.
Art. 318
1.
Per semplificare la riscossione dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250.
Nel caso di cui al primo comma, la base imponibile per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota IVA è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa a tale margine.
2. Il margine globale è pari alla differenza tra i due importi seguenti:
a) l'importo totale delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, ossia l'importo totale dei prezzi di vendita;
b) l'importo totale degli acquisti di beni di cui all'articolo 314 effettuati, nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dal soggetto passivo-rivenditore, ossia l'importo totale dei prezzi d'acquisto.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che i soggetti passivi di cui al paragrafo 1 possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.
Art. 319
Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime del margine, applicare il regime normale dell'IVA.
Art. 320
1.
Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da lui stesso importato, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta all'importazione del bene in questione.
Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto o da un soggetto passivo diverso dal soggetto passivo-rivenditore, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto.
2. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione relativamente alla quale il soggetto passivo-rivenditore opta per il regime normale dell'IVA.
Art. 321
Quando sono effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 151, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione assoggettate al regime del margine sono esenti.
Art. 322
Qualora i beni siano utilizzati ai fini delle sue cessioni assoggettate al regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore non può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;
b) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
c) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.
Art. 323
Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia assoggettata al regime del margine.
Art. 324
Qualora applichi sia il regime normale dell'IVA che il regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore deve far figurare separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Art. 325
Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente, sulla fattura che emette, l'IVA relativa alle cessioni di beni che assoggetta al regime del margine.
§ 2. Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione
Art. 326
Gli Stati membri che al 31 dicembre 1992 applicavano un regime speciale d'imposizione diverso dal regime del margine alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori possono mantenere tale regime fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni previste dalla presente sottosezione.
La Danimarca è autorizzata ad introdurre il regime previsto al primo comma.
Art. 327
1. Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e assoggettate al regime del margine.
2. Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati «mezzi di trasporto d'occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d'occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.
Art. 328
L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di cui all'articolo 327 è pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime normale dell'IVA, diminuito dell'importo dell'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore.
Art. 329
L'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore è calcolata secondo il metodo seguente:
a) il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 312, punto 2);
b) tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'IVA che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse assoggettato la cessione al regime normale dell'IVA;
c) l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 93, nello Stato membro nel cui territorio si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente agli articoli 31 e 32.
Art. 330
L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 327, paragrafo 1, determinata conformemente all'articolo 328, non può essere inferiore all'importo dell'IVA che sarebbe dovuto se la cessione fosse stata assoggettata al regime del margine.
Gli Stati membri possono stabilire che, se la cessione è stata assoggettata al regime del margine, il margine non può essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 312, punto 1).
Art. 331
Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i mezzi di trasporto d'occasione che gli sono stati ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente al presente regime transitorio.
Art. 332
Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente sulla fattura, che emette, l'IVA relativa alle cessioni che assoggetta al presente regime transitorio.