Sez. 5, Sentenza n. 19315 del 22/09/2011 (Rv. 619048 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace emessa secondo equità - Fermo amministrativo - Preavviso - Annullamento della cartella esattoriale presupposto - Mancata revoca del provvedimento - Risarcibilità del danno - Esclusione - Fondamento - Violazione dei principi informatori della materia - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, sono violati i principi informatori della responsabilità aquiliana, che ricollegano il risarcimento alla necessaria sussistenza di un danno inferto a causa di un comportamento antigiuridico, qualora, annullata in sede giurisdizionale la cartella esattoriale in relazione alla quale sia stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo, di cui sia stato comunicato il preavviso, il giudice ritenga sussistente la responsabilità del concessionario per non aver revocato tale provvedimento e lo condanni al risarcimento del danno, pur dando conto, in sentenza, che nella specie il fermo non è mai stato eseguito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)