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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 186 del 1991

Decisione
decisa il 1991-04-22, depositata il 1991-04-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:186
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17125

  • Edilizia popolare, economica e sovvenzionata
  • Provvedimento del comune dichiarativo della decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare
  • Previsione, con legge regionale, di ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio
  • Denunciata violazione della riserva statale in materia di giurisdizione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 594/1990

Norme impugnate

  • art. 46, comma 7, legge regionale Liguria 28 febbraio 1983, n. 6

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, settimo comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), promosso con ordinanza emesso l'11 dicembre 1990 dal Pretore di Chiavari - Sezione distaccata di Sestri Levante - nel procedimento civile vertente tra Ravettino Franco e Comune di Sestri Levante iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza in data 11 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, nella parte in cui dispone che tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica sono ricorribili dinanzi al Pretore, ai sensi delle norme statali contenute negli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione, già sollevata con ordinanza del Pretore di Genova, ha, con la sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura; che, pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, conma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze