Sez. 2, Sentenza n. 1950 del 04/04/1979 (Rv. 398354 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DIVERSITA DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA DELL'ECCEZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DIVERSITA DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA DELL'ECCEZIONE - LIMITI.*
La norma contenuta nell'art 1460 cod civ, secondo cui l'eccezione di inadempimento non e ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, deve essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione di inadempimento deve essere consentita quando sia gia evidente che la controprestazione non potra mai essere adempiuta ovvero quando vi siano fondate probabilita di un ritardo tale che superera il termine successivo fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalita secondo una interpretazione di buona fede.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)