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Sez. 5, Sentenza n. 7937 del 08/07/1983 Ud. (dep. 06/10/1983) Rv. 160453 - 01

INCIDENTI DI FALSO NEL PROCEDIMENTO PENALE - DOCUMENTO COSTITUENTE CORPO DI REATO ED OGGETTO DI AZIONE PENALE - NECESSITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DI FALSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RELATE DI NOTIFICA DI MANDATI DI COMPARIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160453-01

INCIDENTI DI FALSO NEL PROCEDIMENTO PENALE - DOCUMENTO COSTITUENTE CORPO DI REATO ED OGGETTO DI AZIONE PENALE - NECESSITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DI FALSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RELATE DI NOTIFICA DI MANDATI DI COMPARIZIONE.*

L'impugnazione di falso, disciplinata dagli artt. 215 e segg. cod. proc. pen., costituisce lo strumento per contestare la genuinità o la veridicità dei documenti di fede privilegiata, che siano suscettibili di portare un contributo di prova nel processo. Si tratta cioè di una impugnazione che ha carattere puramente incidentale e non può mai riguardare il documento che costituisca corpo del reato e sia oggetto di Azione penale. L'accertamento generico della falsità cioè non è previsto né come condizione di promuovibilità, né come condizione di proseguibilità della Azione penale ed ogni differimento della Azione penale costituirebbe violazione del principio sancito dall'art. 75 cod. proc. pen.. (nella specie trattavasi di falsità ideologica in atto pubblico, commessa da un ufficiale giudiziario in talune relate di notifica di mandati di comparizione). (V mass n 153000).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Proc. Pen. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)