Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 19/01/1996 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 203897 - 01
Difesa e difensori - In genere | Attività richiedente un mandato speciale o specifico - Indicazione o allegazione dell'atto che lo contiene - Necessità - Fattispecie in tema di ricorso per Cassazione avverso sentenza contumaciale.
Difesa e difensori - In genere
Allorquando il ricorso per Cassazione sia proposto dal difensore dell'imputato avverso una sentenza contumaciale, il difensore stesso deve munirsi di specifico mandato ai sensi dell'art. 571 comma terzo seconda parte cod. proc. pen. - Ne consegue che la mancanza del richiamo o dell'allegazione dell'atto dal quale il difensore trae la legittimazione a compiere l'anzidetta attività procedimentale, comporta l'inammissibilità del proposto ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)