Sez. U, Sentenza n. 10 del 07/01/1976 (Rv. 378623 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO DI REVISIONE - MOTIVI - 'NUOVI ELEMENTI DI PROVÀ - ESTREMI - RITRATTAZIONE DI TESTIMONI - DOCUMENTI GIA ACQUISITI - ESCLUSIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO DI REVISIONE - MOTIVI - 'NUOVI ELEMENTI DI PROVÀ - ESTREMI - RITRATTAZIONE DI TESTIMONI - DOCUMENTI GIA ACQUISITI - ESCLUSIONE.*
I 'nuovi elementi di provà la cui sopravvenienza giustifica, a norma dell'art 37 del RD 31 maggio 1946 n 511 la revisione dei procedimenti disciplinari contro i magistrati ordinari, non debbono necessariamente essere tali da dimostrare ictu oculi l'ingiustizia della sentenza, ma e, invece, sufficiente che i medesimi presentino i requisiti della novita e siano, inoltre idonei ad influenzare, in senso favorevole per l'incolpato, l'apprezzamento delle prove gia raccolte ed esaminate nel precedente giudizio, in modo da rendere probabile che, a seguito di un riesame complessivo, venga pronunziata una decisione conclusiva diversa. E, cioe, necessario, che i detti elementi di prova siano estranei al contenuto della precedente pronunzia ed incidano su circostanze rilevanti e non marginali, essendo del tutto preclusi, in Sede di revisione, la mera rivalutazione dei fatti gia esaminati, nonche delle ragioni e delle conclusioni della suddetta pronunzia. Non costituiscono nuove prove, ai fini della revisione, la ritrattazione dei testi ed i documenti gia acquisiti al procedimento, anche se non esaminati dal giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 37, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)