Sez. 3, Sentenza n. 19397 del 08/03/2006 Cc. (dep. 06/06/2006) Rv. 234168 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Consulenza psicologica disposta dal PM su vittima minorenne del delitto di violenza sessuale - Atto irripetibile - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
Non è atto irripetibile la consulenza tecnica sullo stato psichico di una persona, quando si configura come indagine sulla condizione costante e non contingente. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto atto ripetibile la consulenza psicologica disposta dal PM su soggetto minorenne vittima di un delitto di violenza sessuale di gruppo, in quanto non è prevedibile che la maturità psicologica della persona offesa, non affetta da particolari patologie, possa essere esposta in breve tempo a rilevanti modificazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)