Sez. L - , Ordinanza n. 19441 del 20/07/2018 (Rv. 649884 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Art. 87 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 - Coordinatori provinciali per l'educazione fisica - Compenso per ore eccedenti l'orario settimanale - Maggiorazione - Computo - Fondamento - Rinvio alla contrattazione integrativa - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di personale insegnante, l'art. 87 del c.c.n.l. del comparto scuola 2006-2009, nel regolamentare il trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali per l'educazione fisica in relazione alle ore di lavoro eccedenti le diciotto settimanali, prevede differenti modalità di computo della maggiorazione (dieci per cento sulle ore prestate) rispetto al personale docente (dieci per cento o in misura forfetaria), in ragione della diversità della loro posizione - di estraneità al piano dell'offerta formativa ed ai progetti della singola istituzione scolastica -, dovendosi escludere in materia la delega alla contrattazione integrativa decentrata, posto che l'art. 30 del citato c.c.n.l. fa rinvio alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula dello stesso strumento contrattuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/2007 art. 30, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 87, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)