diritto.io

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Titolo I. Del pubblico ministero

Art. 1 Richiesta di comunicazione degli atti

1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puo' richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

Art. 2 Intervento davanti all'istruttore

1. L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice.

Art. 3 Intervento davanti al collegio

1. Il pubblico ministero puo' spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.

2. Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d'udienza.

3. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, puo' rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.

Titolo II. Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro.

Art. 4 Albo degli esperti

1. Presso ogni corte d'appello e' istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.

2. L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione della corte.

Art. 5 Formazione dell'albo

1. L'albo e' tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

Art. 6 Proposte d'iscrizione

1. Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei consigli provinciali delle corporazioni.

2. Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato puo' provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo seguente.

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:

  1. 1) sono cittadini italiani, di razza italiana;

  2. 2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta';

  3. 3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;

  4. 4) sono di condotta morale e politica specchiata.

2. Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attivita', hanno in questa acquistato singolare perizia.

3. La qualita' di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.

Art. 8 Revisione dell'albo

1. L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.

2. Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 9 Ruolo degli esperti

1. Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il collegio.

2. Il primo presidente puo' revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza.

Art. 10 Composizione del collegio giudicante

1. Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.

2. Il cancelliere da' comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.

Art. 11 Astensione e ricusazione degli esperti

1. Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione puo' essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.

2. Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.