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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE | Postumi macropermanenti - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Automatismo risarcitorio - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Elevata percentuale di incapacità - Sufficienza - Esclusione - Prospettazione di elementi sulla base dei quali svolgere il giudizio prognostico presuntivo - Necessità.
Stato
decisa il 2023-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668144-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE

Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)