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Sez. L, Sentenza n. 6506 del 07/05/2002 (Rv. 554183 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento della retribuzione delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia - Condizioni ex art. 2, sesto comma, D.Lgs. n. 80 del 1992 - Dichiarazione di fallimento precedente l'entrata in vigore del decreto - Intervento del Fondo di Garanzia - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554183-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

L'intervento del Fondo di Garanzia, ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992, per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, può operare, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)