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Sez. 1, Sentenza n. 2221 del 03/11/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156381 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156381-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - DIFFERENZE.*

L'istruzione preliminare ha finalità meramente conservativa e informativa ed è diretta a stabilire se debba o non essere promossa l'Azione penale, mentre l'istruzione sommaria è volta ad acquisire le prove di un reato. Ne discende che quando siano compiuti Atti tipici di istruzione, come l'interrogatorio dell'imputato o la perizia, non può parlarsi di istruzione preliminare giacché tali Atti, per il loro oggettivo contenuto e per la loro Rilevanza processuale sono diretti all'acquisizione di elementi di prova a carico o a favore dell'imputato. (sez i - 12 gennaio 1979, conflitto caltagirone; (sez i - 28 settembre 1978 conflitto bascheris).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)