Sez. 1, Sentenza n. 7962 del 30/04/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165902 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - CONTINUAZIONE CON REATO OGGETTO DI GIUDIZIO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - CONTINUAZIONE CON REATO OGGETTO DI GIUDIZIO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
La sospensione del giudizio d'appello per l'applicazione della continuazione con reati oggetto di altro procedimento pendente in Cassazione deve essere disposta - sempre che il giudice d'appello non abbia elementi per escludere l'esistenza del vincolo continuativo solo se il reato oggetto del giudizio in Cassazione è più grave. Qualora la continuazione sia richiesta fra reati a loro volta continuati, l'individuazione, al fine che precede, del reato più grave va compiuta comparando le pene determinate in concreto per le rispettive più gravi violazioni di ciascun gruppo di reati continuati e non già quelle risultanti per effetto degli aumenti apportati alle pene-basi ai sensi dell'art. 81 cod. pen.. (V mass n 159061).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)