Sez. 2, Sentenza n. 12040 del 18/06/1975 Ud. (dep. 13/12/1975) Rv. 131437 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE - FALSITA IN ATTI - FALSITA MATERIALE - GROSSOLANITA DEL FALSO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE - FALSITA IN ATTI - FALSITA MATERIALE - GROSSOLANITA DEL FALSO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
La grossolanita del falso non va confusa con la facilita di ravvisarlo da parte di poche persone e, pertanto, puo costituire mezzo assolutamente inidoneo a produrre l'evento solo quando possa essere subito scoperto da parte di chiunque; essendo, altrimenti, sufficiente ad integrare il reato, l'attitudine del falso ad ingannare l'altrui buona fede. (Conf 129335, anno 1975).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)