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Sez. 5, Sentenza n. 29331 del 23/03/2023 Cc. (dep. 06/07/2023) Rv. 284815 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. - Imputazione coatta senza previa udienza camerale - Nullità o abnormità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284815-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l'imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell'udienza camerale non è nullo né abnorme, ma è legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa è inammissibile, prefigurando quest'ultima norma un'ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)