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DIRETTIVA 97/76/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1997 che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del comitato economico e sociale2,

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale3, aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE4, permette di utilizzare, nella preparazione di prodotti a base di carne, le carni di cui all'articolo 2 della direttiva 88/657/CEE;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la direttiva 88/657/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni5; che, per garantire la certezza giuridica, è necessario apportare le corrispondenti modifiche nei riferimenti alla direttiva 88/657/CEE;

considerando che occorre eliminare dalla direttiva 77/99/CEE talune disposizioni di carattere temporaneo ormai superate;

considerando altresì che, a causa delle particolari condizioni di produzione degli stomachi, delle vesciche e delle budella, è opportuno applicare a tali prodotti un regime diverso da quello stabilito in precedenza dalla direttiva 77/99/CEE; che conviene prevedere un termine ragionevole entro il quale gli Stati membri si conformino a questo nuovo regime, tanto per la produzione nazionale che per le loro importazioni in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, lettera a), ii) e alla lettera d), quinto trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

2. All'articolo 3:

  1. a) alla sezione A, punto 1), secondo trattino, anziché «- in conformità dell'articolo 9» leggasi «- in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1...»;

  2. b) alla sezione A, punto 1), è inserito il comma seguente:

  3. c) alla sezione A, il punto 9) è modificato come segue:

    — la lettera a) è soppressa;

    — sono soppressi i termini: «b) a decorrere dal 1° luglio 1993:»;

    — il punto i) diviene lettera a) e il punto ii) diviene lettera b).

«ovvero siano registrati e controllati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2»;

3.

All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri possono estendere il beneficio della deroga prevista al paragrafo 1 agli stabilimenti di cui all'articolo 4, sezione A, lettera a), punto i) e sezioni C, D e E della direttiva 64/433/CEE, fermo restando che il trattamento dei prodotti in tali stabilimenti deve soddisfare gli altri quesiti della presente direttiva.»

4. All'articolo 13, paragrafo 1), secondo comma, lettera c), sono soppressi i termini «e sino al 1° luglio 1993, al certificato sanitario previsto nell'allegato D».

5. All'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

6. L'articolo 21 è soppresso.

7. Nell'allegato B, capitolo III, punto 2, primo e secondo trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

8.

Nell'allegato B, capitolo V, punto 4, il quinto trattino è redatto come segue:

«- quando la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'impiego di amido o di proteine d'origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico, la menzione di tale impiego in connessione con la denominazione commerciale.»

9. Nell'allegato C, il capitolo III è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente direttiva.

Art. 2

All'articolo 21 ter della direttiva 72/462/CEE6 la data del «31 dicembre 1997» figurante al secondo comma è sostituita da quella del «31 dicembre 1998».

Art. 3

Il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte su cui esso delibera a maggioranza qualificata, procede entro il 31 dicembre 2001 al riesame delle disposizioni di cui all'allegato per verificare le condizioni relative agli stabilimenti di origine delle budella.

Art. 4

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN pag. 10). pag. 26).