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Sez. 2, Ordinanza n. 989 del 11/03/1977 Cc. (dep. 23/06/1977) Rv. 136268 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NOZIONE DI 'INDIZI SUFFICIENTÌ.*
Stato
decisa il 1977-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136268-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NOZIONE DI 'INDIZI SUFFICIENTÌ.*

Gli indizi sufficienti richiesti dalla legge per instaurare e mantenere la custodia preventiva non debbono necessariamente avere lo stesso grado di certezza e di concludenza delle prove occorrenti per il rinvio a giudizio, bastando che essi siano tali da fare ritenere probabile la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui attribuito. E sufficiente, quindi, ai fini della adeguatezza della motivazione che essi siano indicati, non esigendosi, per il principio della sommarieta di motivazione e della sua compatibilita con il segreto istruttorio, che siano anche enunciate le ragioni per le quali siano stati ritenuti efficaci per la emissione del provvedimento di restrizione della liberta personale, ne che sia fornita la dimostrazione della loro sussistenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)