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Sez. 3, Sentenza n. 2452 del 15/03/1988 (Rv. 458225 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAGIONATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON COPERTO DA ASSICURAZIONE OD ASSICURATO PRESSO UN'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ACCORDO DEL DANNEGGIATO CON L'IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO - NATURA DI TRANSIZIONE - CONTESTAZIONE SULLA PROVENIENZA DELL'ATTO - VALIDITÀ - ONERE PROBATORIO - A CARICO DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458225-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAGIONATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON COPERTO DA ASSICURAZIONE OD ASSICURATO PRESSO UN'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ACCORDO DEL DANNEGGIATO CON L'IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO - NATURA DI TRANSIZIONE - CONTESTAZIONE SULLA PROVENIENZA DELL'ATTO - VALIDITÀ - ONERE PROBATORIO - A CARICO DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nei casi previsti dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (sinistro cagionato da veicolo non identificato o non coperto da Assicurazione od assicurato presso un'impresa in liquidazione coatta amministrativa), l'accordo del danneggiato con l'impresa cessionaria del portafoglio - a seguito del quale il fondo di garanzia, a norma dell'art. 22 del d.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45, dopo la trasmissione dell'atto di liquidazione, provvede al pagamento della somma mediante invio al creditore di un vaglia o di un assegno o mediante accreditamento postale o bancario - configura un negozio transattivo sull'an e sul quantum debeatur, onde - alla stregua del principio che l'Onere di provare per iscritto la transazione, ai sensi dello art. 1967 cod. civ., incombe a chi la faccia valere con riguardo a tutti gli elementi essenziali del negozio - compete allo stesso danneggiato di dimostrare, in caso di contestazione sulla provenienza dell'atto, che quell'accordo è stato raggiunto con un soggetto capace di manifestare validamente la volontà transattiva dell'ente rappresentato. (nella specie, enunciando tale principio, la suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva addossato all'impresa cessionaria l'Onere di dimostrare che il funzionario, che aveva siglato il modulo di accordo su carta intestata all'impresa fuori dello spazio riservato alla firma del legale rappresentante della stessa, non aveva i poteri di impegnarla).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)