Sez. 1, Sentenza n. 1148 del 17/04/1968 (Rv. 332629 - 01)
ESECUZIONE FORZATA- ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - AGGIUDICATARIO - TRASFERIMENTO DEL BENE - DECRETO DEL GIUDICE - NECESSITA - RIVENDICA DEL TERZO PRECEDENTE AL DECRETO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEBITORE ESECUTATO.*
ESECUZIONE FORZATA- ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - AGGIUDICATARIO - TRASFERIMENTO DEL BENE - DECRETO DEL GIUDICE - NECESSITA - RIVENDICA DEL TERZO PRECEDENTE AL DECRETO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEBITORE ESECUTATO.*
Il trasferimento dell'aggiudicatario del bene espropriato ha luogo soltanto con l'emanazione del decreto da parte del giudice dell'esecuzione, e soltanto dopo la pronuncia di tale decreto l'aggiudicatario diviene titolare del diritto sul bene espropriato. Finche il decreto non sia stato emesso, la pretesa rivendicatoria del terzo non puo essere esercitata se non con il mezzo dell'opposizione all'esecuzione e, non essendosi ancora verificato l'effetto traslativo, ha come soggetto passivamente legittimato, non gia l'aggiudicatario, il quale non si trova nella posizione di relazione diretta con la cosa, richiesta dall'art.948 cod. civ., bensi il debitore esecutato, al quale fa capo il bene assoggettato all'espropriazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)