Sez. 5 - , Sentenza n. 1203 del 14/11/2019 Cc. (dep. 14/01/2020) Rv. 277854 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta per distrazione – Auto-riciclaggio – Concorso – Configurabilità – Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione può concorrere, quale reato presupposto, con quello di auto-riciclaggio, a condizione che l'impiego dei beni dell'impresa fallita o del loro ricavato in attività a questa estranee avvenga con modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa e che non si realizzi attraverso la destinazione al mero utilizzo o godimento personale dell'agente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, nella quale la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il "fumus" del delitto di auto-riciclaggio, in concorso con quello di bancarotta per distrazione, in una condotta consistita nella "polverizzazione" del patrimonio dell'impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società "cloni" intestate a prestanome).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)