Sez. 1, Sentenza n. 280 del 16/01/1982 (Rv. 417983 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - STIPULAZIONE DI UN NEGOZIO TRANSATTIVO CON UN TERZO DEBITORE DELLA SOCIETÀ PER UNA OBBLIGAZIONE SCADUTA - DILIGENZA DEL MANDATARIO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - STIPULAZIONE DI UN NEGOZIO TRANSATTIVO CON UN TERZO DEBITORE DELLA SOCIETÀ PER UNA OBBLIGAZIONE SCADUTA - DILIGENZA DEL MANDATARIO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Qualora la responsabilità degli amministratori di una società, ai sensi dell'art. 2392 primo comma cod. civ., per violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, venga invocata in relazione alla stipulazione di un negozio transattivo con un terzo debitore della società, per un'obbligazione scaduta, l'indagine del giudice del merito, circa l'osservanza o meno, da parte degli amministratori medesimi, della diligenza del mandatario, non può basarsi su un confronto fra la suddetta transazione ed altre fattispecie negoziali astrattamente utilizzabili, investendo cioè valutazione e scelte discrezionali di detti amministratori nel perseguimento degli interessi della società, ma deve procedere ad un diretto accertamento della situazione economica di detto terzo (e dei suoi eventuali garanti), nel senso che una loro condotta colpevole può essere affermata solo in caso di riscontro di una probabilità di recupero del credito, secondo l'id quod plerumque accidit, diversa e maggiore rispetto a quella assicurata dalla transazione. (V 558/70, mass nn 345647 e 345648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)