Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 24/10/1968 (Rv. 336572 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA -CONTENUTO- INDICAZIONE DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCATA INDICAZIONE DI UNA DI ESSE NELL'INTESTAZIONE E NEL DISPOSITIVO- INDIVIDUAZIONE CERTA DAL CONTESTO DELLA SENTENZA - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA -CONTENUTO- INDICAZIONE DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCATA INDICAZIONE DI UNA DI ESSE NELL'INTESTAZIONE E NEL DISPOSITIVO- INDIVIDUAZIONE CERTA DAL CONTESTO DELLA SENTENZA - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
La mancata indicazione, nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza, del nome di una delle parti, o della qualita assunta da una delle parti del processo, non e causa di nullita, purche dal contesto della sentenza sia possibile individuare, senza incertezze o possibilita di equivoci, la vera identita dei soggetti del rapporto processuale. In tal caso, l'incompleta od inesatta indicazione delle parti si risolve in un mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. (V. 118-67, massima n. 325798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)