Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 335 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14680
- Impiego pubblico
- Norme a favore degli ex combattenti
- Assunta mancanza di indicazione dei mezzi per far fronte agli oneri finanziari
- Ius superveniens: provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
- l 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6; l 24 maggio 1970, n. 336, artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, e 4.
- cst art. 81, comma quarto.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare gli oneri posti a loro carico dalle disposizioni dettate a favore degli ex combattenti; nonché degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, poiché attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato nello stesso art. 4 (ex combattenti ed assimilati) senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri; ed ancora dell'art. 6 della citata legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unità sanitarie locali. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione è entrata infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponilità del proprio bilancio proveniente dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus rivalutino la rilevanza delle prospettate questioni alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico".
Norme impugnate
- art. 3, comma 1, legge 24 maggio 1970, n. 336
- art. 6 legge 9 ottobre 1971, n. 824
- art. 3, comma 3, legge 24 maggio 1970, n. 336
- art. 1 legge 24 maggio 1970, n. 336
- art. 3, comma 2, legge 24 maggio 1970, n. 336
- art. 4 legge 24 maggio 1970, n. 336
- art. 2 legge 24 maggio 1970, n. 336
Parametri
- art. 81, comma 4, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (attuazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, e degli artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Brescia l'11 giugno 1982, dal Pretore di Genova il 6 luglio 1982, dal Pretore di Napoli il 12 luglio 1982, dal Pretore di Firenze il 14 maggio 1982, dal Pretore di Bologna il 22 settembre 1982 (due ordinanze) e il 23 settembre 1982 (tre ordinanze), dal Pretore di Lecce il 21 luglio 1982, dal Pretore di Bologna il 23 settembre, il 28 settembre, il 7 ottobre, il 14 ottobre, il 5 ottobre, il 6 ottobre e il 28 ottobre 1982, dal Pretore di Velletri il 18 ottobre 1982, dal Pretore di Napoli il 21 settembre 1982, dal Pretore di Parma il 5 ottobre 1982, dal Pretore di Verona il 27 ottobre 1982, dal Pretore di Parma il 29 ottobre 1982, dal Pretore di Lecce il 25 novembre 1982 e dal Pretore di Roma il 26 novembre 1982 (due ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 635, 677, 723, 729, 781, 782, 783, 797, 798, 804, 813, 814, 816, 817, 818, 834, 856, 861, 862, 883, 912 e 941 del registro ordinanze 1982 ed ai nn. 32, 41 e 42 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 53, 67, 81, 94, 101, 108, 128, 135, 149, 156, 163 e 177 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;
punto 1
ritenuto che il Pretore di Brescia, il Pretore di Genova, il Pretore di Napoli, il Pretore di Bologna, il Pretore di Lecce, il Pretore di Velletri, il Pretore di Parma, il Pretore di Verona, il Pretore di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - in riferimento al quarto comma dell'art. 81 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di lavoro; e che nei giudizi predetti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri dapprima concludendo, in via principale, nel senso dell'inammissibilità della proposta questione, per difetto di rilevanza, e in via subordinata nel senso dell'infondatezza; quindi chiedendo che la Corte restituisca gli atti ai giudici di merito, affinché tengano conto del sopravvenuto art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131;
punto 2
ritenuto, d'altronde, che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 14 maggio 1982, ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - sempre in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - "poiché attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato nello stesso art. 4 senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri"; mentre il Pretore di Parma, con ordinanza del 29 ottobre 1982, ha coinvolto nella già ricordata impugnativa l'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unità sanitarie locali"; e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari tali questioni inammissibili e comunque infondate, ovvero restituisca gli atti ai giudici a quibus per un riesame della loro rilevanza.
punto 3
considerato che i venticinque giudizi, riguardando questioni identiche o strettamente connesse, si prestano ad essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che nel corso dei giudizi stessi è entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio proveniente dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; e che di conseguenza, in accoglimento della richiesta avanzata dall'avvocatura dello Stato, va disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Brescia, di Genova, di Napoli, di Firenze, di Bologna, di Lecce, di Velletri, di Parma, di Verona e di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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