diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 115 del 08/01/1980 (Rv. 403495 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - COMPENSAZIONE LIMITATA ALLE SOLE SPESE DEL SECONDO GRADO - OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLE SPESE DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403495-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - COMPENSAZIONE LIMITATA ALLE SOLE SPESE DEL SECONDO GRADO - OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLE SPESE DI PRIMO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La pronuncia di gravame con la quale il giudice operi compensazione delle spese giudiziali limitatamente a quelle del secondo grado di giudizio, lasciando inalterato il carico delle spese determinato nella sentenza impugnata, non e viziata da omessa pronuncia in ordine alle spese giudiziali del primo grado di giudizio, ma va intesa nel senso che il giudice di appello, nell'Esercizio del suo potere di liquidazione delle spese dell'intero giudizio, ha proceduto ad una compensazione soltanto parziale delle medesime, limitandone la misura a quelle sostenute dalle parti nel corso del giudizio di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)