Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003 (Rv. 563832 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Spese sostenute per l'assistenza e la cura del figlio nato cerobroleso e ridotto ad uno stato vegetativo - Liquidazione equitativa - Legittimità - Fondamento - Impossibilità o grande difficoltà "in re ipsa" di provare l'esatto ammontare delle spese affrontate - Nozioni di comune esperienza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Le spese di cura e di assistenza affrontate dai genitori nei primi e già trascorsi anni di vita di un minore nato cerebroleso, e ridotto ad uno stato vegetativo, ben possono essere liquidate dal giudice con valutazione equitativa, essendo "in re ipsa", per le stesse caratteristiche del caso, l'impossibilità ovvero la grande difficoltà (sufficiente ad integrare i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ.) per i genitori di provare nel loro preciso ammontare l'entità delle spese sostenute. Appartiene invero alle nozioni di comune esperienza che, in ipotesi siffatte, si impongono esborsi straordinari per soddisfare le più svariate esigenze, spaziandosi dai necessari adattamenti della casa di abitazione ai presidi sanitari, dagli accorgimenti particolari per l'alimentazione e l'igiene personale alla vigilanza costante ed alle cure, con inevitabile pervasione di ogni aspetto dell'esistenza di chi si occupi del soggetto, anche sotto il profilo strettamente economico; sicché la predisposizione delle "prove" delle spese si tradurrebbe nell'impossibile (o gravemente difficoltosa) contabilizzazione della vita stessa, inesigibile soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben più incombenti di quella costituita dalla imputazione di ogni singola erogazione di denaro, tra l'altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile alla situazione che la abbia provocata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)