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Sez. L, Sentenza n. 13525 del 30/10/2001 (Rv. 549952 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova - Deduzione dell'illegittimità del recesso in quanto determinato o influenzato dalle condizioni "ex" legge n. 482 del 1968 - Accertamento del giudice anche nei confronti di lavoratori "protetti" ma non invalidi - Necessità.
Stato
decisa il 2001-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549952-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In caso di recesso dell'imprenditore nel corso della prova sostenuta da lavoratori assunti obbligatoriamente, la deduzione da parte di questi ultimi della illegittimità del recesso, in quanto determinato o influenzato dalle condizioni che obbligarono l'assunzione ex legge n. 482 del 1968, impone al giudice di accertare la validità o meno del recesso del datore di lavoro (in esito alla prova che questo sia o meno dovuto all'elusione dell'obbligo normativo di assunzione), anche nei confronti dei lavoratori non invalidi, ma ugualmente protetti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)