Sez. L, Sentenza n. 13525 del 30/10/2001 (Rv. 549952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova - Deduzione dell'illegittimità del recesso in quanto determinato o influenzato dalle condizioni "ex" legge n. 482 del 1968 - Accertamento del giudice anche nei confronti di lavoratori "protetti" ma non invalidi - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In caso di recesso dell'imprenditore nel corso della prova sostenuta da lavoratori assunti obbligatoriamente, la deduzione da parte di questi ultimi della illegittimità del recesso, in quanto determinato o influenzato dalle condizioni che obbligarono l'assunzione ex legge n. 482 del 1968, impone al giudice di accertare la validità o meno del recesso del datore di lavoro (in esito alla prova che questo sia o meno dovuto all'elusione dell'obbligo normativo di assunzione), anche nei confronti dei lavoratori non invalidi, ma ugualmente protetti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)