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Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 10/06/1968 (Rv. 333771 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI- NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TARDIVA NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI LITISCONSORTI - EQUIVALENZA ALLA NOTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333771-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI- NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TARDIVA NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI LITISCONSORTI - EQUIVALENZA ALLA NOTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*

Nell'ipotesi di causa inscindibile, l'impugnazione e ammissibile nei confronti di tutti i vincitori anche se essa sia stata tempestivamente notificata, entro il termine perentorio di legge, ad uno solo di questi, e sia invece tardiva, cioe posteriore al decorso di detto termine, nei confronti degli altri, e cio in quanto, in tale ipotesi, l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione, a norma dell'art. 331 cod.proc.civ., per integrazione necessaria del contraddittorio. (V. N.178-66, massima n.320342 n.1884-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)