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Sez. L, Sentenza n. 2216 del 30/05/1977 (Rv. 385938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE SEMESTRALE EX LEGGE N 533 DEL 1973 - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE SEMESTRALE EX LEGGE N 533 DEL 1973 - LIMITI DI APPLICABILITA.*

L'art 6 della legge 11 agosto 1973 n 533, che, innovando rispetto all'art 2113 cod civ, ha portato da tre a sei mesi il termine per impugnare le rinunzie e le transazioni in materia di lavoro subordinato, non e applicabile a quelle transazioni che, essendo state impugnate, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, oltre il termine di tre mesi, siano divenute definitivamente valide ed inoppugnabili. Il citato art 6, infatti, contenendo una norma di diritto sostanziale, non rientra nell'ambito di previsione dell'art 20 della citata legge, che dispone l'applicabilita ai giudizi in corso delle norme processuali contenute nella legge medesima. (Conf 217/75, mass n 373411).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)