Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 396 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21632
- Regione sicilia
- Personale della regione e degli enti locali
- Disciplina
- Disposizioni concernenti inquadramenti nella qualifica superiore, l'equiparazione tra categorie di personale, l'estensione di trattamento pensionistico più favorevole a personale escluso, l'interpretazione autentica di una precedente norma regionale e assunzioni 'ope legis'
- Ricorso del commissario dello stato
- Lamentata violazione del principio di eguaglianza nonché incidenza sui principi dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico e di imparzialità e buon andamento della P.A.
- Sopravvenuta abrogazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, della legge regionale contenente le disposizioni impugnate
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
In ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la regione Sicilia, relativamente agli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa regionale approvata in data 7 aprile 1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti tali norme, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né sono in grado di produrne, poiché la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della successiva legge regionale del 29 maggio 1995, n. 48, che ne ha dichiarato l''abrogazionè. - Giurisprudenza conforme in tema di cessazione di materia del contendere. Da ultimo, v. S. n. 64/1995. red.: A.M. M. rev. S.P.
Norme impugnate
- art. 20 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 14 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 13 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 12 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 15 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 21 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione;
punto 1
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.
Le disposizioni impugnate prevedono inquadramenti in sovrannumero nella qualifica superiore; equiparano, dopo nove anni, anche se ai soli fini giuridici, certo personale ad altro personale in servizio; estendono un particolare, e più favorevole, trattamento pensionistico a personale che ne era escluso; contengono l'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale; prevedono assunzioni ope legis di personale. Ad avviso del ricorrente, tali norme determinano illegittime disparità di trattamento, indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale nonché elusione delle ordinarie procedure di reclutamento di personale pubblico.
punto 2
La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte. Secondo la resistente non sarebbero fondate le censure attinenti alla disparità di trattamento (artt. 12, 13, 14), perché tali disposizioni troverebbero, invece, adeguata giustificazione. Le censure rivolte all'art. 15 sarebbero, invece, anche inammissibili per la loro genericità, mentre quelle relative agli artt. 20 e 21 sarebbero infondate, perché non possono essere considerate costituzionalmente precluse leggi di sanatoria e perché le disposizioni impugnate appaiono vòlte ad assicurare la funzionalità degli enti locali interessati.
punto 3
Successivamente alla instaurazione del giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 46), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
punto 4
Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di missione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale) per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.
Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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