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Sez. L, Ordinanza n. 36120 del 28/12/2023 (Rv. 669659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Successione di contratti a termine - Superamento del limite dei 36 mesi - Personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli - Contratti conclusi prima dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Computo - Necessità - Periodi di interruzione tra i rapporti termine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di successione di rapporti a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del termine massimo di 36 mesi di cui al comma 4-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, vanno computati anche i contratti del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli stipulati prima della introduzione del citato comma 4-bis, rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, lett. e), della l. n. 230 del 1962, restando irrilevanti i periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E), Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)