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Sez. 1, Sentenza n. 25038 del 09/05/2002 Ud. (dep. 01/07/2002) Rv. 222708 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione automatica dell'esecuzione di pene detentive brevi - Istanza di concessione di misure alternative presentata prima della notifica dell'ordine di carcerazione e contestuale sospensione - Necessità di reiterazione entro il termine di trenta giorni dalla successiva notifica del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222708-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

In tema di sospensione della esecuzione di pene detentive brevi, la norma di cui al comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen. - secondo cui la sospensione viene meno quando non venga formulata istanza di concessione di misure alternative entro trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione - presenta la sola funzione di stabilire un termine finale per la proposizione della domanda, con la conseguenza che, quando la stessa sia stata proposta prima dell'ordine di esecuzione e della relativa notifica, non è necessaria alcuna successiva reiterazione, e non si determina caducazione dell'effetto sospensivo per l'inerzia del condannato a seguito della notifica stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)