Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 11 luglio 1991, causa C-351/88
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
11 luglio 1991
Nella causa C-351/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Laboratori Bruneau Sri
e
Unità sanitaria locale RM/24 di Monterotondo,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 92 del Trattato CEE,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente di sezione, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la ditta Laboratori Bruneau, dagli aw.ti Ernesto Beretta e Aldo Bozzi, del foro di Milano, Giuseppe Bozzi, del foro di Roma, e Aloyse May, del foro di Lussemburgo,
per il governo italiano, dall'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, in qualità di agente,
per la Commissione, dal sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della ditta Laboratori Bruneau e della Commissione all'udienza del 5 giugno 1991,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 30 maggio 1988, pervenuta alla Corte il 6 dicembre 1988, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 30 e 92 del Trattato CEE al fine di valutare la compatibilità con queste disposizioni di una normativa italiana che riserva alle imprese ubicate nel Mezzogiorno una percentuale degli appalti pubblici di forniture.
punto 2
La questione è sorta nell'ambito di una controversia fra la ditta Laboratori Bruneau e l'Unità sanitaria locale RM/24 di Monterotondo (Roma) (in prosieguo: la « USL ») a causa dell'esclusione da una gara d'appalto di forniture di materiale di sutura.
punto 3
Con l'art. 17, commi sedicesimo e diciassettesimo, della legge 1o marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), lo Stato italiano ha esteso a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche nonché agli enti e società a partecipazione statale comprese le USL situate su tutto il territorio nazionale l'obbligo di rifornirsi, per una quota pari ad almeno il 30%. del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane ubicate nel Mezzogiorno, ove venga eseguita una lavorazione dei prodotti di cui trattasi.
punto 4
Conformemente a questa legislazione nazionale, l'USL ha stabilito le modalità della licitazione privata per la fornitura di materiale di sutura. La ditta Laboratori Bruneau ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio adducendo di essere stata esclusa dalla partecipazione all'appalto riservato perché non aveva stabilimenti ubicati nel Mezzogiorno.
punto 5
Nel contesto dell'esame di questo ricorso il giudice nazionale ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
« Se gli artt. 30 e 92 del Trattato CEE vadano interpretati, in primo luogo, nel senso che la disciplina nazionale che riserva ad imprese ubicate in talune regioni del territorio nazionale una quota degli appalti pubblici di forniture debba annoverarsi rispettivamente tra ” misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ” o fra ” aiuti ” e se, in secondo luogo, detti articoli ostino a questa disciplina ».
punto 6
Per una più ampia illustrazione delle disposizioni della disciplina nazionale di cui è causa, degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza.
punto 7
Nella sentenza 20 marzo 1990, Du Pont de Nemours (causa C-21/88, Race. 1990, pag. I-889), la Corte ha risolto questioni pregiudiziali di identica portata sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, dichiarando, in primo luogo, che l'art. 30 del Trattato doveva essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale la quale riserva alle imprese ubicate in determinate regioni del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture e, in secondo luogo, che l'eventuale qualificazione di una normativa nazionale come un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato non può sottrarre detta normativa al divieto di cui all'art. 30 del Trattato.
punto 8
Poiché dalle osservazioni presentate alla Corte nella presente causa non risulta nessun elemento di fatto o di diritto che possa dar luogo ad una soluzione diversa, la soluzione sarà la medesima fornita nella sentenza 20 marzo 1990, Du Pont de Nemours (causa C-21/88, già ciuta).
Sentenza › Sulle spese
punto 9
Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza 30 maggio 1988, dichiara:
1) L'art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale che riserva alle imprese ubicate in determinate regioni del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture.
2) L'eventuale qualificazione di una normativa nazionale come un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato non può sottrarre detta normativa al divieto di cui all'art. 30 del Trattato.
Firme
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo I'11 luglio 1991.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della Quarta Sezione
M. Diez de Velasco