Sez. 2, Sentenza n. 609 del 08/04/1965 (Rv. 311140 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DEL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - PROCACCIATORE D'AFFARI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DEL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - PROCACCIATORE D'AFFARI.*
L'attivita del procacciatore di affari puo essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro autonomo quanto di un rapporto di lavoro subordinato. Gli elementi fondamentali che differenziano quest'ultimo dal primo sono ordinariamente costituiti dall'Obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla Mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dell'itinerario e dell'orario di lavoro, dalla destinazione esclusiva, o almeno prevalente, dell'attivita del lavoratore a favore dell'imprenditore, dalla Mancanza di un ufficio e di un'organizzazione autonomi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)