Sez. 1 - , Ordinanza n. 18882 del 10/06/2022 (Rv. 665319 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Credito erariale per il pagamento dell'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento - Prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile ex art. 111 ter l.fall. - Bene gravato da ipoteca - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, comma secondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del 2019.
Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis com. 2, Legge Falliment. art. 111 ter com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 222 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)