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Sez. 1, Sentenza n. 12657 del 21/12/1993 (Rv. 484808 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici | Rito camerale - Adozione in luogo di quello ordinario - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484808-01

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici

Nel procedimento per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, l'adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non induce alcuna nullità ove, in concreto, non venga dedotto e provato che il diritto di difesa sia stato effettivamente violato, tenuto anche conto, con riguardo alla eventuale nullità dell'atto introduttivo, derivante dalla sua divergenza rispetto a modello legale (ricorso anziché citazione), che la nullità stessa, di tipo formale, resterebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 4, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)