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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 11 luglio 1985, causa 111/84

Decisione
decisa il 1985-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1985:334

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 11 luglio 1985 Nella causa 111/84, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, con sede in Bruxelles, e Nicola Cantisani, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1 e 3 del « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee », istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: D. Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate: per il sig. Cantisani, convenuto nella causa principale, dagli aw.ti G. Roberti e F. de Patoul, del foro di Bruxelles, e per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico principale, sig. R. Baeyens, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 6 giugno 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 13 aprile 1984, pervenuta alla Corte il 24 aprile successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli arti. 1 e 3 del « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee », istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1, in prosieguo: « RAA »).
punto 2
Dagli atti processuali emerge che, a partire dal 1975, la Commissione delle Comunità europee si valeva, per periodi molto brevi ma ripetuti, del convenuto nella causa principale, sig. Nicola Cantisani, in qualità di interprete. È assodato che in tali occasioni la Commissione non ha mai assunto ufficialmente il Cantisani. Viceversa, la Commissione si è attenuta alla « normativa riguardante gli interpreti da conferenza indipendenti (freelance) » — per il periodo degli antefatti della presente causa, nella versione dell'8 ottobre 1974 — che essa ha adottato in seguito ad accordi stipulati con l'Associazione internazionale degli interpreti da conferenza (AIIC).
punto 3
Detta normativa stabilisce le condizioni di assunzione di tali interpreti, in particolare per quanto riguarda la retribuzione giornaliera, le indennità giornaliere e forfettarie di viaggio ed i versamenti per la previdenza sociale. A quest'ultimo proposito, la suddetta normativa dispone che, ogni volta, la Commissione e l'interprete effettuano un versamento per la previdenza vecchiaia-superstiti ad un ente di gradimento della Commissione. In conformità a tali disposizioni, il Cantisani decideva di iscriversi ad una cassa previdenziale in Svizzera. A parte ciò, per le prestazioni giornaliere effettuate, egli riceveva dei conteggi delle « retribuzioni, indennità e spese da pagare agli interpreti da conferenza freelance ».
punto 4
Nel 1982, l'attore nella causa principale, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, con sede in Bruxelles, chiedeva al Tribunal du travail di Bruxelles di condannare il Cantisani a versargli i contributi dovutigli a norma del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che disciplina la previdenza sociale dei lavoratori indipendenti, in considerazione dell'attività professionale d'interprete esercitata dall'interessato nel Belgio per conto della Commissione nel 1977.
punto 5
Avanti il Tribunal, l'attore ha sostenuto che il Cantisani, nella dichiarazione fiscale dei redditi per il 1977, aveva dichiarato di esercitare un'attività d'interprete autonomo e che quindi, in quanto lavoratore indipendente, doveva pagare i contributi di cui trattasi.
punto 6
Dal canto suo, il Cantisani ha eccepito che, nel 1977, egli aveva lavorato per la Commissione « in un ambito quasi statutario in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato » e che, in forza dell'art. 1 del RAA, secondo il quale questo si applica a « ogni agente, assunto dalle Comunità con contratto », ciascuno dei contratti stipulati con le Comunità, per uno o più giorni d'interpretazione, aveva fatto di lui, per la durata del contratto, un agente ausiliario. Quando lavorava presso la Commissione, egli si sarebbe, infatti, trovato in un rapporto di subordinazione nei confronti delle Comunità, non già nella posizione d'un lavoratore indipendente. Egli ha in proposito rilevato che la Commissione, in quanto « datore di lavoro », aveva determinato le mansioni specifiche da espletare, l'aveva « convocato » per un periodo determinato con una retribuzione giornaliera fissa da essa determinata e proposta, l'aveva sottoposto durante tale periodo alle stesse condizioni di lavoro degli interpreti dipendenti e l'aveva obbligato a pagare contributi per le assicurazioni di vecchiaia-superstiti e di malattia-infortuni.
punto 7
II Tribunal du travail, ritenendo che solo la Corte è competente per determinare la natura del rapporto giuridico che è esistito nel 1977 tra le Comunità europee ed il Cantisani, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione : « Se gli artt. 1 e 3 del “ regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ” si applichino, per la durata del rapporto di lavoro, agli interpreti assunti dalla Commissione delle Comunità europee, qualora a questo rapporto di lavoro, che si protrae per uno o più giorni, venga applicato il regolamento della Commissione 8 ottobre 1974, concernente gli interpreti da conferenza autonomi (freelance) e le somme pagate a questi interpreti siano chiamate “ retribuzioni, indennità e spese da pagarsi agli interpreti da conferenza freelance ”. »
punto 8
In sostanza, la questione mira ad accertare se il rapporto fra la Commissione e gli interpreti detti autonomi, di cui si vale a seconda delle necessità in forza di contratti di durata molto breve e che sono sottoposti ad una normativa interna della Commissione, ricada sotto il RAA in forza del suo art. 1 e dell'art. 3, che definisce l'agente ausiliario.
punto 9
Davanti alla Corte, il Cantisani ha in particolare sostenuto che lo statuto del personale ed il RAA vanno considerati come una normativa completa ed esclusiva, che disciplina la situazione di chiunque lavori per le istituzioni comunitarie. Quindi, la Commissione potrebbe assumere del personale solo in tale ambito. Non essendo di ruolo, gli interpreti « freelance » ricadrebbero quindi automaticamente sotto l'art. 1 del RAA. A parte ciò, la « normativa riguardante gli interpreti autonomi (freelance) » adottata dall'Ufficio del Parlamento europeo nel settembre del 1983 avrebbe ammesso implicitamente che i suddetti interpreti rientrano nel RAA.
punto 10
Senza escludere eventualmente un'altra qualità, il Cantisani assume che la qualità di agente ausiliario si attaglia particolarmente alla sua situazione. A tal fine egli ricorda che, ogni volta che ha lavorato per la Commissione, ha stipulato un contratto in cui non si parlava né della qualità di interprete « freelance » né del compito da svolgere. Solo le schede di paga, rimesse ripetutamente diversi giorni dopo l'adempimento del contratto, si sarebbero espressamente richiamate alla normativa interna della Commissione 8 ottobre 1974.
punto 11
La Commissione, dal canto suo, contesta che un interprete autonomo possa considerarsi agente ai sensi del RAA. Tali interpreti sarebbero infatti assunti ad intervalli irregolari e per attività di durata necessariamente limitata, mediante un contratto ufficioso, regolarizzato in seguito dall'accettazione scritta avente la forma di conferma del rapporto. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro di tali interpreti, la Commissione rileva che l'attività d'interpretazione viene esercitata da gruppi. Di conseguenza, tutti gli interpreti devono necessariamente essere sottoposti alle stesse condizioni di lavoro. A parte ciò, i contributi alle casse previdenziali di vecchiaia-superstiti, versate tanto dall'interprete « freelance » quanto dalla Commissione, non costituirebbero affatto un regime di previdenza sociale o di pensione ai sensi del RAA e verrebbero fissati unicamente a norma degli accordi stipulati con l'AIIC. Infine, quanto all'assicurazione malattia-infortuni, cui gli interpreti autonomi sono soggetti, si tratterebbe di una polizza d'assicurazione privata, stipulata collettivamente dalla Commissione.
punto 12
Per quanto riguarda la normativa adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlaménto nel settembre del 1983, la Commissione ricorda ch'essa è stata adottata in forza dell'art. 78 del RAA, il quale contempla la possibilità d'una deroga a favore delle sole persone assunte dal Parlamento per la durata delle sessioni.
punto 13
Al fine di risolvere la questione pregiudiziale, è sufficiente constatare che nella sentenza odierna per la causa 43/84 (Maag/Commissione), di cui una copia è allegata alla presente sentenza, la Corte ha affermato che l'interprete supplente, che presti la sua opera in forza della normativa interna della Commissione riguardante gli interpreti da conferenza autonomi (« freelance »), non è un agente comunitario ai sensi del RAA.
punto 14
La questione sollevata dal Tribunal du travail di Bruxelles va quindi risolta nel senso che gli artt. 1 e 3 del « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee » non si applicano agli interpreti per i periodi durante i quali essi lavorano per la Commissione delle Comunità europee in base al regolamento interno concernente gli interpreti da conferenza autonomi (« freelance ») dell'8 ottobre 1974.

SENTENZA › Sulle spese

punto 15
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Bruxelles, con ordinanza 13 aprile 1984, dichiara: Gli artt. 1 e 3 del « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee » non si applicano agli interpreti per i periodi durante i quali essi lavorano per la Commissione delle Comunità europee in base al regolamento interno concernente gli interpreti di conferenza autonomi (« freelance ») dell'8 ottobre 1974.

Firme

Due Pescatore Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, I'11 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione O. Due

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