Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 165 del 1984
Massime (1)
Massima n. 15815
- Impiego pubblico
- Attribuzione di una indennità "per servizio di istituto" a determinate categorie di personale e non anche ai vigili urbani con qualifica di agenti di P.S.
- Questione già dichiarata non fondata
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054
("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto sul ricorso di Professione Rizzieri ed altri contro Comune di Vicenza, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054
("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
punto 2
ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;
punto 3
considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 18 e 54 del 1984;
che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione;
punto 4
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale dell'Amministrazione penitenziaria"), sollevata con ordinanza 6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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